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Politica | 20 marzo 2026, 07:03

Referendum sulla giustizia, al voto il 22 e 23 marzo: cosa sapere sulla riforma Nordio

Dalla separazione delle carriere al nuovo CSM: come funziona la consultazione, cosa cambia e le modalità di voto

Referendum sulla giustizia, al voto il 22 e 23 marzo: cosa sapere sulla riforma Nordio

Mancano due  giorni al voto,  domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, la cosiddetta riforma Nordio. Una consultazione che ha acceso un dibattito politico e istituzionale di rara intensità, con il governo compatto sul e gran parte dell’opposizione — insieme a larga parte della magistratura — schierata sul No. Ecco tutto quello che c’è da sapere: cosa si vota, cosa cambia, come si vota e cosa portare al seggio.

Prima di tutto, una distinzione fondamentale: si tratta di un referendum confermativo, non abrogativo. Non si chiede quindi di cancellare una legge esistente, ma di approvare o respingere definitivamente una legge costituzionale già votata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. La conseguenza pratica più importante è che non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza e sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi. Il quesito sulla scheda è lungo e tecnico, ma in sostanza votare significa approvare la riforma, mentre votare No significa respingerla definitivamente. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

La riforma modifica sette articoli della Costituzione — 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Il suo focus è l’assetto della magistratura, in particolare il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di autogoverno che garantisce autonomia e indipendenza dei magistrati.

Il cambiamento più simbolico è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri). Oggi è possibile passare da una funzione all’altra, anche se molto raramente; con la riforma questa possibilità viene eliminata del tutto. Va ricordato che, secondo dati recenti, i cambi di funzione negli ultimi anni sono stati inferiori allo 0,5% dell’organico complessivo, segno che la separazione di fatto è già molto marcata.

La conseguenza istituzionale più rilevante è lo sdoppiamento del CSM. Nasceranno due organi distinti: il CSM giudicante, competente per i giudici, e il CSM requirente, competente per i pubblici ministeri. Entrambi resteranno presieduti dal Presidente della Repubblica. Cambia anche il sistema di selezione dei componenti: un terzo sarà estratto da un elenco di professori universitari e avvocati formato dal Parlamento, mentre i restanti due terzi saranno estratti a sorte tra i magistrati in servizio. Proprio il meccanismo del sorteggio rappresenta uno dei punti più controversi, perché secondo i critici potrebbe aumentare il peso della politica. I nuovi CSM manterranno le competenze su assunzioni, trasferimenti, valutazioni e incarichi, ma perderanno la funzione disciplinare.

Quest’ultima sarà affidata a un nuovo organo: la Corte disciplinare costituzionale. Sarà composta da 15 membri, tra nominati dal Presidente della Repubblica, selezionati dal Parlamento ed estratti a sorte tra i magistrati. Una particolarità è che la stessa Corte fungerà da giudice di primo grado, d’appello e di legittimità, con collegi diversi per ciascun livello. Anche in questo caso molti aspetti operativi saranno definiti da leggi ordinarie successive. Tra le altre novità, i pubblici ministeri non potranno più accedere automaticamente alla Corte di Cassazione per avanzamento di carriera, ma solo per meriti insigni e dopo almeno quindici anni di funzioni requirenti.

Il confronto politico è molto acceso. Le ragioni del , sostenute dal governo e dalla maggioranza, si concentrano sull’idea che la separazione delle carriere rafforzi la terzietà del giudice e renda il processo più equilibrato. Le ragioni del No, sostenute da gran parte dell’opposizione e dalla magistratura, sottolineano invece il rischio di un indebolimento dell’autonomia della magistratura, criticano il sorteggio come meno rappresentativo e temono una maggiore influenza della politica sugli organi di autogoverno.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Senza tessera non è possibile votare, ma è sempre possibile richiederne un duplicato al proprio Comune anche nei giorni immediatamente precedenti alla consultazione. La scheda contiene un solo quesito: l’elettore deve tracciare una croce su una sola delle due opzioni, o No. Il voto è valido se il segno è chiaro e inequivocabile; la scheda viene invece annullata se sono presenti segni su entrambe le opzioni o scritte che rendano impossibile comprendere la volontà dell’elettore.

In sintesi, si tratta di un voto che interviene direttamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’organizzazione della magistratura: un passaggio tecnico, ma con implicazioni profonde per l’assetto istituzionale del Paese.

Diego David

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