Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla società Maco s.r.l.s., rappresentata da Jacopo Manetti e Matteo Colombo, contro l’aggiudicazione dello stabilimento balneare “Papeete Beach” di Imperia alla Lucky s.r.l.s., riconducibile a Luciano Pellicari, figura nota in città per la sua attività di paninaro e per la gestione del chiosco del parco di Castelvecchio. I giudici amministrativi hanno confermato la piena legittimità dell’operato del Comune di Imperia, rigettando tutte le principali osservazioni sollevate dalla seconda classificata nella gara per l’assegnazione della concessione demaniale marittima dello stabilimento onegliese.
La procedura comparativa, indetta dal Comune, si era infatti conclusa con la vittoria di Lucky, che aveva totalizzato 68,65 punti, contro i 51,53 di Maco. Quest’ultima aveva impugnato l’esito della gara contestando, tra l’altro, la durata della concessione, fissata a 17 anni, ritenuta illegittimamente estesa rispetto ai 4 anni inizialmente previsti; la valutazione delle offerte; il piano economico-finanziario della concorrente e la partecipazione di Lucky ad altre procedure per concessioni demaniali.
Il TAR ha giudicato infondati i motivi principali del ricorso, chiarendo anche la questione relativa al divieto di cumulo delle concessioni demaniali nello stesso Comune. Come evidenziato dai giudici, Pellicari era risultato vincitore anche della gara per la gestione del chiosco “Capo Horn” a Borgo Marina. In un primo momento, il Comune di Imperia aveva considerato il chiosco come un’attività non collegata alla balneazione, consentendo la possibilità di ottenere entrambe le concessioni. Successivamente, però, l’Amministrazione ha modificato tale valutazione, chiedendo a Lucky di scegliere quale concessione mantenere, decisione che ha portato alla conferma del solo Papeete Beach. La questione resta aperta: Pellicari ha, infatti, presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere anche il chiosco.
I giudici hanno riconosciuto incongruenze limitate nell’attribuzione dei punteggi relativi a tre criteri: il cronoprogramma degli interventi, i servizi in convenzione con Enti e associazioni e le certificazioni ISO. Tuttavia, anche correggendo tali punteggi nel modo più favorevole a Maco e penalizzando Lucky, il TAR ha sottolineato che l’ampio divario tra le offerte resterebbe invariato, lasciando immutato l’esito finale della gara.






