Pronto condominio - 27 dicembre 2021, 15:00

Quando il condominio è datore di lavoro

L'amministratore è tenuto a osservare le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo responsabile, sia civilmente che penalmente, in caso di infortuni avvenuti sul posto di lavoro.

Quando in uno stabile sono impiegati dei lavoratori - il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie, ecc - il condominio assume le vesti di datore di lavoro. L’amministratore, in quanto mandatario dei condòmini, stipula i contratti con questi lavoratori e - nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso – è lui ad assumere la posizione di garanzia propria del datore di lavoro.

L’amministratore è quindi tenuto a osservare le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), essendo responsabile, sia civilmente che penalmente, in caso di infortuni avvenuti sul posto di lavoro. Nel caso in cui il condominio commissioni lavori edili o di ingegneria civile, firmando un contratto d'appalto con una o più ditte, l'amministratore assume le vesti di committente e può scegliere di nominare il responsabile dei lavori, figura tecnica che di fatto si fa carico delle responsabilità civili e penali attribuite di norma all'amministratore.

Il responsabile dei lavori, a sua volta, può nominare un coordinatore per la sicurezza o scegliere di ricoprire egli stesso questo ruolo. In tal caso, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle persone impiegate all’interno del cantiere e inviare una notifica preliminare all'Asl e alla Direzione territoriale del lavoro, ma soltanto se la stima degli uomini/giorno è maggiore di duecento. E ancora, qualora in condominio siano impiegate più imprese, il responsabile dovrà nominare un Coordinatore per la sicurezza, passaggio che può avvenire in fase di progettazione o in fase di esecuzione dell’opera.

Un passaggio di fondamentale importanza è la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese impiegate, un compito che come si è visto è a carico del committente. Le ditte sono tenute a fornire, fra le altre cose, l’iscrizione alla Camera di commercio; il documento di valutazione dei rischi; la documentazione sulla conformità di attrezzature, macchinari e opere provvisionali; l’elenco dei dispositivi di protezioni individuali per i lavoratori; i nominativi del responsabile per la prevenzione e protezione, degli incaricati per le misure antincendio; per l’evacuazione, il primo soccorso e la gestione delle emergenze e del medico competente; il nominativo di un rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza; gli attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori; l’elenco dei lavoratori a libro matricola e loro idoneità sanitaria; il documento unico di regolarità contributiva (Durc); la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione.

Infine, se nel cantiere operano lavoratori autonomi, essi devono fornire l’iscrizione alla Camera di commercio; la documentazione sulla conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali; l’elenco dei dispositivi di protezione individuali;
gli attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria e il Durc.

A cura di Confappi-Fna Federamministratori